Dal 2025 la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata rivoluzionata. Un nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore il 24 maggio 2025, ha unificato le regole precedenti e introdotto importanti novità per tutti i ruoli aziendali.
In particolare, tutti i Datori di Lavoro devono ora seguire un corso di almeno 16 ore, mentre per i Preposti la formazione iniziale minima è stata estesa da 8 a 12 ore, con aggiornamenti più frequenti rispetto al passato. L’Accordo stabilisce inoltre nuove modalità formative (in presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning dove consentito) e rende obbligatorie le verifiche finali di apprendimento per ogni corso. Queste misure mirano a garantire maggiore uniformità ed efficacia nella formazione sulla sicurezza in azienda. Il superamento è condizione per il rilascio dell’attestato finale.
Principali novità introdotte: le nuove disposizioni incidono su diverse figure aziendali e aspetti formativi. Ecco i cambiamenti chiave da tenere presenti:
- Datori di Lavoro: obbligo di formazione iniziale di minimo 16 ore per tutti i datori, indipendentemente dal ruolo di RSPP. Previsto anche un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri, oltre a un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
- DDL / RSPP: è previsto un obbligo di formazione iniziale di almeno 16 ore per tutti i datori di lavoro. A queste si aggiunge un modulo comune di 8 ore per chi svolge anche il ruolo di RSPP DL, oltre a un ulteriore modulo specifico per settore di 12 o 16 ore.
- Preposti: il corso base passa da 8 a 12 ore minime e non può più essere svolto in e-learning, ma solo in aula o videoconferenza. L’aggiornamento diventa biennale (anziché quinquennale) per almeno 6 ore, obbligatoriamente in presenza.
- Dirigenti: la formazione iniziale è ridotta da 16 a 12 ore, con un modulo extra di 6 ore per i dirigenti di imprese operanti in cantieri temporanei o mobili (cantieri edili, etc.). L’aggiornamento resta quinquennale (minimo 6 ore).
Obblighi e raccomandazioni per le aziende
Si raccomanda di assicurare la formazione del personale in occasione di:
- Nuova assunzione o inizio di attività lavorativa in somministrazione.
- Trasferimento o cambio di mansione.
- Introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose, come previsto dall’Accordo SR 59/2025.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 81/08, è obbligo del datore di lavoro garantire la formazione in materia di sicurezza. È pertanto consigliato interfacciarsi con il proprio Responsabile della Sicurezza per la corretta pianificazione degli interventi formativi.
L’Accordo dettaglia inoltre i percorsi formativi per gli operatori di attrezzature di lavoro, tra cui il corso per carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, prevedendo che la mancata formazione o mancato aggiornamento entro certi termini possa portare a dover ripetere da zero il percorso formativo (ad esempio se un aggiornamento obbligatorio manca per oltre 10 anni, si perde il credito formativo già acquisito). Viene anche eliminato il previgente periodo di 60 giorni per formare i neoassunti: la formazione va ora completata prima che il lavoratore inizi la mansione, rafforzando l’urgenza di formare subito il personale entrante.
Adeguarsi a tutte queste novità è fondamentale per restare conformi alla normativa ed evitare sanzioni. Il nuovo Accordo prevede infatti verifiche finali obbligatorie e un monitoraggio stringente da parte degli organi di controllo sul rispetto dei percorsi formativi.



